Il Tribunale di Milano con sentenza del 24 maggio 2006, chiamato a pronunciarsi in tema di legittimità e proporzionalità di un licenziamento disciplinare, ha statuito che la sanzione espulsiva in concreto irrogata al lavoratore fosse sproporzionata in considerazione di una serie di ragioni. In particolare, ha osservato il Giudice, che non era rilevante la mancata affissione del codice disciplinare, essendosi in presenza di una fattispecie il cui divieto e la cui sanzionabilità è prevista per legge e risiede nella coscienza sociale quale minimum etico, ed ha ritenuto che la modesta entità del fatto contestato, andasse rapportata non tanto alla tenuità del danno patrimoniale, quanto alla tenuità del fatto oggettivo, ai fini del valore che potesse assumere per i futuri comportamenti del lavoratore e del vincolo fiduciario. Il Giudice ha quindi ritenuto illegittimo il licenziamento per sproporzione della sanzione, in considerazione del fatto che il lavoratore non avesse precedenti disciplinari, e che non svolgesse mansioni che richiedevano una particolare diligenza e correttezza, o che comportassero maneggio di denaro, ed aveva procurato un lievissimo danno patrimoniale (nel caso di specie, un dipendente di un supermercato, aveva sottratto e consumato all’interno del luogo di lavoro delle bevande alcoliche).