Con sentenza n. 7166 del 21 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il comportamento contestato ad un lavoratore (nella specie un tecnico reperibile e responsabile di emergenze), che si era rifiutato di attivarsi a fronte di due sollecitazioni di intervento (per un calo di pressione ed una fuga di gas), possa giustificare il licenziamento per giusta causa comminatogli in ragione della particolare gravità dell’addebito in questione, cui, difatti, consegue una irrimediabile violazione del vincolo fiduciario rientrando la fattispecie nell’ambito delle infrazioni “ di particolare gravità” passibili di sanzione espulsiva previsti dalla contrattazione collettiva applicabile.