La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13063 del 26 aprile 2022, ha ribadito il principio, affermato per la prima volta con la recente sentenza n.11665 dell’11aprile 2022, secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 (tutela reale) e 5 (tutela indennitaria) della legge n. 300/1970, come novellata dalla legge n. 92/2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa, anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.
Più precisamente, la Suprema Corte ha affermato che il regime di tutela reale di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori si applica anche nell’ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale, indichi solo in via esemplificativa la condotta cui è associata la sanzione conservativa, mutando così il precedente orientamento che, invece, applicava la sola tutela indennitaria di cui all’art. 18 comma 5 della L. 300/1970.