La Suprema Corte con sentenza n. 4899 del 27 febbraio 2017, ha ribadito il principio secondo cui, essendo il licenziamento determinato da motivi sindacali viziato da nullità ai sensi dell’art. 4 L. n. 604 del 1966, alla declaratoria di antisindacalità del comportamento aziendale che vi abbia dato causa deve conseguire l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro come conseguenza necessaria dell’acclarata persistenza del rapporto stesso.
La Suprema Corte ha precisato, infatti, che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso, pur sorgendo con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti.