Con sentenza n. 16697 del 25 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice madre che al rientro in servizio (dopo un periodo di astensione facoltativa) abbia rifiutato di adempiere all’ordine di trasferimento in un’altra sede disposta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice licenziata in quanto il suo comportamento, consistente, come si è detto, nella mancata presa di servizio in seguito al disposto trasferimento, deve interpretarsi come preordinato a contrastare l’iniziativa datoriale, potendo ritenersi legittimo qualora non risulti contrario a buona fede.