La Suprema Corte con sentenza n. 24591 del 20 novembre 2006, chiamata a pronunciarsi in tema di legittimità del licenziamento del dirigente che, nel periodo di malattia aveva rifiutato di collaborare con l’azienda, non rispondendo telefonicamente a richieste di informazioni necessarie per la società, ha ritenuto legittimo il licenziamento, non ravvisando tuttavia gli estremi della giusta causa ma solo la giustificatezza dello stesso. Nella specie, constatato che, anche in costanza di malattia, sussistono per il lavoratore i doveri di correttezza e buona fede oltre ai doveri di diligenza e fedeltà, la Corte ha ritenuto corretto il disposto dalla Corte di merito confermando il carattere di giustificatezza del licenziamento con diritto al pagamento del preavviso, non rinvenendo tuttavia gli estremi della giusta causa.