La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15204 del 20 giugno 2017, ha confermato il principio secondo cui l’obbligo di preventiva contestazione di cui all’art. 7 L. 300/1970, in caso di licenziamento disciplinare trova applicazione anche nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, qualora il datore di lavoro addebiti allo stesso un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, alla base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti.