La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23697 del 10 ottobre 2017, in merito alla questione delle ferie non godute dal dirigente licenziato, ha ribadito il principio secondo cui il dirigente, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie, ove non lo eserciti e non fruisca del riposo annuale, non ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che non provi di non aver potuto fruire del riposo a causa di eccezionali necessità aziendali. La Corte ha, poi, precisato che il divieto di monetizzazione delle ferie, previsto dall’art. 10 co. 2 D.Lgs. 66/2003, è evidentemente finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie, che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la sostituzione con un’indennità. Pertanto, l’eccezione al principio generale, prevista dal secondo comma della citata norma, opera solo in relazione all’annualità in corso, cioè al periodo in cui il dirigente avrebbe potuto godere delle ferie, se il rapporto non si fosse risolto ad iniziativa del datore di lavoro.