Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 672 del 30 gennaio 2018, ha affermato che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale dovuta alla chiusura di una sola delle sedi aziendali, il datore di lavoro nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo è tenuto ad illustrare analiticamente, anche i motivi alla base della riorganizzazione aziendale riferiti alla specifica sede coinvolta nonché i motivi che rendono impossibile l’applicazione dei criteri di scelta sull’intero ambito aziendale.
Nel caso di specie, il Tribunale dopo aver ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui la riduzione del personale deve investire l’intero ambito aziendale a meno che gli specifici rami di azienda interessati siano caratterizzati da personale dotato di professionalità infungibili, ha ravvisato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, sul presupposto che il datore di lavoro, nella lettera di avvio della procedura, non aveva indicato l’esistenza di motivi impeditivi all’applicazione dei criteri di scelta all’intero organico aziendale e, quindi, l’infungibilità dei dipendenti delle sedi interessate e non aveva approntato alcuna graduatoria nazionale in applicazione dei criteri legali di cui all’art. 5 L. 223/91, disponendo, pertanto, la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato ex art. 18 comma 4, L. 300/1970 e s.m.i. oltre la tutela risarcitoria con il limite delle 12 mensilità.