Con sentenza n. 4970 dell’8 marzo 2006, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di licenziamento collettivo per violazione dell’art. 5 Legge 23 luglio 1991 n. 223, ha statuito che qualora l’accordo sindacale rispetti il principio della non discriminazione e della razionalità, cosicché i criteri di scelta concordati risultino ispirati all’obiettività e alla generalità, il progetto di ristrutturazione aziendale, riferito in via esclusiva ad una unità produttiva o a un singolo settore o reparto, legittima il licenziamento. In sintesi, per la individuazione dei lavoratori da avviare alla mobilità, la comparazione non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può essere effettuata legittimamente, in ossequio al criterio base delle esigenze tecniche e produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del singolo settore o reparto interessato dalla ristrutturazione.