Con sentenza n. 1374 del 19 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente che pratica attività sportiva, al di fuori dell’orario d’ufficio, nel periodo successivo all’adibizione, su sua richiesta, in mansioni meno gravose.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato la non proporzionalità tra la sanzione irrogata al lavoratore che, dopo aver visto accolta la sua richiesta di essere adibito a compiti escludenti la movimentazione di carichi pesanti, giocasse a tennis poiché ciò non aveva peggiorato o comunque messo a repentaglio le sue condizioni fisiche.