La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3464 del 6 febbraio 2019, ha statuito che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al recesso ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato. L’apprendistato, infatti, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, in cui ad una prima fase caratterizzata da una causa mista, con scambio non solo tra prestazione di lavoro e retribuzione, ma anche tra attività lavorativa e formazione professionale, segue una diversa fase, in cui il rapporto prosegue con la causa tipica del lavoro subordinato, fatto salvo il mancato proseguimento del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.