Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 458 del 5 luglio 2016, ha precisato che la disciplina sul licenziamento collettivo deve essere applicata anche alla categoria dei dirigenti, in attuazione immediata della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2014 (C-596/12), che ha condannato lo Stato Italiano per aver escluso la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della L. 223/1991 che disciplina i licenziamenti collettivi per riduzione del personale. Secondo il Tribunale di Vicenza, tale interpretazione deve trovare applicazione anche per le procedure di mobilità avviate precedentemente all’entrata in vigore della L. 161/2014 con la quale, in recepimento della suddetta sentenza, i dirigenti sono stati inclusi nella disciplina dei licenziamenti collettivi.
Ciò fermo, nella stessa sentenza, il Tribunale precisa tuttavia che, nel caso di licenziamento illegittimo del dirigente per mancato rispetto delle norme sulla procedura di riduzione del personale, le sanzioni previste dalla L. 161/2014 cit. non possono trovare applicazione ritenendo invece applicabile la tutela prevista dall’ordinamento nazionale per il licenziamento del dirigente, ossia l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti industriali.