La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 131 del 20 gennaio 2017, ha stabilito che, in caso di licenziamento collettivo, non sussiste a carico del datore di lavoro alcun obbligo di repêchage, a differenza di quanto previsto per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, la Corte ha sostenuto che l’impegno a favorire la ricollocazione dei lavoratori in posizioni future o presso terzi non è un obbligo previsto dalla legge, ma costituisce solo una “eventuale opportunità a cui il datore di lavoro si vincola contrattualmente”.
Ne consegue che il mancato rispetto dell’impegno assunto può comportare solo eventuali conseguenze risarcitorie a carico della società, ma non può incidere sulla legittimità del licenziamento collettivo, vincolata al rispetto della procedura ed ai criteri di scelta.