La Corte di Cassazione con sentenza n. 25851 del 16 ottobre 2018, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un dipendente, il quale, dopo essere stato trasferito in un’altra unità produttiva, si era assentato per malattia, lamentando disturbi psichici inesistenti.
Nel caso di specie, infatti, i Giudici di legittimità hanno ravvisato una chiara violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, avendo escluso qualsiasi nesso tra lo stato patologico diagnosticato dal medico ed il trasferimento del dipendente, in ragione anche del breve periodo di effettivo svolgimento delle nuove mansioni.