Con sentenza n. 1770 del 24 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale si applica la regola di cui all’art. 41 c.p., ai sensi del quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni.
Ciò significa che l’esistenza di un nesso causale tra antecedente e produzione dell’evento debba escludersi soltanto in presenza di un fattore estraneo all’attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l’infermità.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato l’esistenza del nesso causale tra l’insorgere della leucemia mieloide acuta, che aveva provocato la morte del dipendente, e la prolungata esposizione di questi a radiazioni ionizzanti sul luogo di lavoro: il fatto che il defunto fosse un fumatore non può infatti considerarsi l’unica causa (estranea all’attività lavorativa) della patologia.
La Suprema Corte, pertanto, confermando la decisione dei Giudici di secondo grado, ha condannato la Società a risarcire agli eredi il danno patrimoniale derivante dalla morte del familiare.