La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12106 del 16 maggio 2017, ha affermato che la produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.
Sulla base di questo principio, la Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice che aveva eccepito la nullità del licenziamento in quanto la sottoscrizione della relativa lettera appariva piuttosto dubbia.