I Giudici di legittimità, con sentenza n. 17865 del 9 settembre 2016, hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui per assolvere all’obbligo di specificare le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, prescritte dall’art. 20, comma 4, D.lgs. 276/2003, a pena di invalidità del contratto di somministrazione a termine, è sufficiente che “l’indicazione contrattuale dia conto delle ragione in concreto da fronteggiare in modo sufficientemente intellegibile, ferma comunque la possibilità per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative anche a posteriori in caso di contestazione”.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha più volte affermato che sono “ascrivibili alle ragioni di cui all’art. 20, comma 4, le punte di intensa attività non fronteggiabili con il ricorso al normale organico ed anche il semplice riferimento alle stesse è considerato valido requisito formale del relativo contratto ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c”.