La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5056 del 15 marzo 2016, ha affermato che la determinazione del luogo della prestazione lavorativa rientra nella potestà organizzativa datoriale e incontra un limite solo nelle previsioni dettate in materia di trasferimento del lavoratore.
Alla luce di ciò, la Corte Suprema ha ritenuto infondata la domanda della lavoratrice diretta a far dichiarare l’illegittimità della decisione datoriale di mutare il luogo di lavoro della prestazione dal suo domicilio alla sede della società e ciò in quanto, nella specie, non era stato lamentato un cambio di mansioni, ma solo un aggravio della prestazione lavorativa conseguente al mutamento del luogo della prestazione.