La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20817 del 14 ottobre 2016, ha affermato che è possibile il licenziamento del lavoratore che sia stato reintegrato nel posto di lavoro sulla base di un provvedimento cautelare, attesa l’efficacia di siffatto provvedimento, al pari di quello di reintegrazione emesso all’esito del giudizio ordinario, di operare la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro da considerarsi, pertanto, privo di soluzione di continuità.
Nella fattispecie, la Suprema Corte, confermando la pronuncia di primo e secondo grado, ha ritenuto avvenuta la ricostituzione del rapporto di lavoro non solo sulla base del provvedimento giudiziale di reintegra, ma anche tenendo conto che la Società aveva revocato il precedente licenziamento “da intendersi come rinuncia a far valere mezzi di impugnazione volti a rimuovere dal mondo giuridico l’ordinanza di reintegra”.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che espletava attività di consulente tecnico d’ufficio negli orari di lavoro, con annotazione di dati di terzi sul sistema informatico della Società e con uso della posta elettronica aziendale, ritenendo che tale comportamento costituisca una grave negazione dell’elemento fiduciario tra dipendente e datore di lavoro.