La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 agosto 2016 n. 17368, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che il collegamento economico-formale tra imprese gestite da società dello stesso gruppo non basta ad estendere gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato (compresi quelli relativi alla sua cessazione come il repechage) dall’una all’altra senza la prova a carico del lavoratore della sussistenza di un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato.
La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d’Appello, ha rilevato che dagli elementi acquisiti non poteva evincersi che il rapporto di lavoro fosse riconducibile ad un unico centro di imputazione facente capo ad un determinato Gruppo.