La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1595 del 28 gennaio 2016, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro ad un dipendente che aveva assunto un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti del proprio datore di lavoro. In particolare, a seguito di un richiamo ricevuto dall’amministratore delegato dell’azienda, il lavoratore aveva pronunciato frasi del tenore “io ti distruggo” e “io ti spacco il fondoschiena”.
Nel caso di specie, la condotta assunta dal lavoratore – tra l’altro confermata dalle testimonianze escusse – integrava gli estremi della grave insubordinazione e offesa al datore di lavoro ed era idonea a ledere l’elemento fiduciario in quanto aperta e incontrovertibile negazione del dovere di diligenza di cui all’art. 2104 c.c..
Pertanto, la Suprema Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha statuito la legittimità del provvedimento datoriale, tenuto anche conto che il Ccnl applicato prevedeva espressamente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in caso di insubordinazione grave.