Con ordinanza n. 14968 del 14 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la percezione da parte di una dipendente di numerose anticipazioni del trattamento di fine rapporto, senza l’osservanza della procedura aziendale prevista ed il rispetto delle condizioni di cui all’art. 2120 c.c., ed in assenza, peraltro, di autorizzazione datoriale, configura giusta causa di licenziamento, soprattutto in ragione delle mansioni svolte dalla dipendente medesima.
Nel caso di specie, la dipendente, assunta con mansioni di contabile/consulente del lavoro, si era auto-erogata ben 21 anticipazioni del T.F.R., anche su somme non ancora maturate, senza averne fatto richiesta al datore e senza essere stata autorizzata da quest’ultimo. La Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 2120 c.c., l’anticipazione può essere ottenuta, in misura non superiore al 70% di quanto già maturato, soltanto una volta nel corso del rapporto di lavoro, salvo condizioni di miglior favore previste da contratti di lavoro o patti individuali, che nel caso esaminato non ricorrevano.