Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 473 del 12 luglio 2022, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa irrogato ad un lavoratore che durante il periodo di fruizione della cassa integrazione, era stato sorpreso dall’investigatore privato a lavorare presso un’azienda concorrente del datore di lavoro.
La sentenza si conforma all’orientamento dei giudici di legittimità espresso anche da ultimo sui controlli del lavoratore attraverso agenzie investigative, secondo cui “essi solo legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori” (Cass.25287/2022).
Nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia, infatti, tali controlli non avevano avuto l’obiettivo di controllare l’attività lavorativa del lavoratore svolta al di fuori dei locali aziendali, ma di accertare lo svolgimento da parte di quest’ultimo di un’attività illecita e contraria al dovere di fedeltà ai sensi dell’art. 2105 c.c. (nella specie l’aver lavorato presso un’azienda concorrente, durante il periodo in cui si trovava in cassa integrazione) nei confronti del datore di lavoro.