Legittimo il licenziamento del lavoratore, informatore farmaceutico, che fornisce alla società datrice di lavoro informazioni false nei rapporti sulle attività lavorative espletate

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26765 del 15 ottobre 2024, ha affermato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che fornisce alla Società datrice di lavoro falsi resoconti rispetto all’attività esercitata al di fuori della sede aziendale.

Nel caso di specie, il lavoratore, un informatore farmaceutico, aveva impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c., per aver falsificato il rapporto mensile relativo alle visite effettuate presso i medici, riportando un numero di visite effettuate ben superiore rispetto a quelle effettivamente svolte.  

La Corte Suprema quindi, confermando la decisione della Corte d’Appello, ha ritenuto che la condotta del lavoratore integrasse, non un’alterazione del badge come da questi sostenuto, bensì una più grave falsificazione del rapporto informativo sull’attività lavorativa svolta, punibile con il licenziamento per giusta causa.