Con ordinanza n. 2246 del 26 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, affinché il licenziamento del dirigente possa considerarsi giustificato, non è necessario analizzare in modo analitico le singole condotte di quest’ultimo, per stabilire se un determinato episodio sia stato così grave da integrare l’ipotesi di giusta causa.
Al contrario la Corte di legittimità, dopo aver ricordato che il vincolo fiduciario tra dirigente e datore di lavoro deve essere tanto più intenso quanto più elevato sia il ruolo del dirigente stesso, ha chiarito che, per accertare che il licenziamento non sia stato arbitrario, è sufficiente una valutazione globale delle circostanze che hanno portato al recesso, dalle quali si ricavi che il rapporto fiduciario con il datore di lavoro sia stato effettivamente turbato.
Nella specie, la Corte ha ritenuto o legittimo il licenziamento per giustificatezza di un dirigente che aveva inviato una email al proprio datore di lavoro accusandolo di avere tenuto un comportamento “inqualificabile” e di avere tradito la propria fiducia e buona fede.