Con sentenza n. 6678 del 7 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di sopravvenuta parziale inabilità al lavoro, il dipendente può essere legittimamente licenziato purché sia accertata l’impossibilità del suo reinserimento in azienda, se non a costo di stravolgere l’assetto organizzativo.
Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, infatti, l’ambito del sindacato giurisdizionale, anche con riferimento all’obbligo del “repechage”, non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.
Nel caso di specie, il licenziamento è stato ritenuto legittimo in quanto gli unici posti compatibili con le condizioni di salute della lavoratrice erano già occupati da altri colleghi e il datore di lavoro non poteva essere costretto a modificare mansioni e orari di servizio degli altri dipendenti per assolvere all’obbligo di “repechage”.