Con sentenza n. 4871 del 24 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può utilizzare le informazioni ottenute mediante i c.d. controlli difensivi effettuati sugli strumenti di lavoro dei dipendenti, ove abbia fornito loro adeguata informativa al riguardo ex art. art. 4, L. 300/1970.
Sulla base di tale assunto, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che aveva effettuato interrogazioni sui conti correnti di alcuni clienti senza giustificate ragioni di servizio: il suddetto obbligo informativo, infatti, era stato assolto dalla banca in ragione della stretta inerenza dell’attività bancaria con la tutela della riservatezza della clientela ed il rischio di accesso indebito alle relative posizioni tramite sistemi informatici.