Con sentenza n. 26930 del 23 dicembre 2016,la Corte di Cassazione, confermando il principio del legittimo esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore, ha ribadito che ove lo stesso risulti rispettoso dei limiti di continenza formale e sostanziale e non appaia lesivo del decoro dell’impresa datoriale, debba considerarsi inidoneo a danneggiare la fiducia sottostante al rapporto di lavoro e, per tale motivazione, non possa integrare la violazione del dovere di fedeltà ai sensi dell’art. 2105 c.c. né, tantomeno, giusta causa di licenziamento. Nel caso di specie un lavoratore, ritenendo di essere stato bersaglio di ripetute contestazioni disciplinari, è esploso in una reazione verbale nei confronti di un proprio superiore. La Suprema Corte ha ritenuto tale condotta inidonea a ledere il decoro e l’immagine della società e ha dichiarato illegittimo il licenziamento.