Legittimità della sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore in aspettativa

Con sentenza n. 807 del 10 ottobre 2017, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare – corrispondente alla proroga di un anno del termine per l’aumento dello stipendio – adottato dalla Società nei confronti di un proprio dipendente, il quale, intervenendo in una riunione sindacale in veste di segretario provinciale del sindacato, aveva pronunciato una frase con valenza denigratoria nei confronti del Direttore generale della stessa.
La Corte ha infatti ritenuto che la posizione del lavoratore in aspettativa sindacale ex art. 31, l. n. 300/1970 non esclude di per sé la possibilità per il datore di esercitare il potere disciplinare; se così non fosse, vi sarebbe una sorta di immunità del lavoratore stesso rispetto alle norme di legge e un’assenza di limiti alla libertà di espressione ed al diritto di critica nello svolgimento dell’attività sindacale. Tali diritti devono invece essere esercitati nel rispetto della dignità, dell’immagine e della reputazione di ogni persona, vale a dire di principi costituzionalmente tutelati.