Con sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”.
Sulla scorta del soprarichiamato principio, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso promosso da un lavoratore avverso la sentenza di appello che aveva ritenuto idoneo a produrre i suoi effetti il recesso intimatogli a mezzo posta elettronica, e ciò nonostante la lettera di licenziamento riportasse la sola firma elettronica semplice del legale rappresentante della società datrice di lavoro anziché quella digitale.