In tema di risarcimento da licenziamento illegittimo, con ordinanza n. 17051 del 16 giugno 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che quanto eventualmente percepito dal lavoratore, quale compenso per un’ulteriore attività di lavoro subordinato od autonomo svolta durante il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di reintegra, cd. “aliunde perceptum”, non comporta necessariamente una corrispondente riduzione del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto il presupposto di tale riduzione è l’incompatibilità tra l’attività esercitata “medio tempore” e quella sospesa a causa del licenziamento. Pertanto, ove le due attività siano giudicate compatibili, il compenso della prima non rileva ai fini dell’eccezione di aliunde perceptum.