Con sentenza n. 4120 del 16 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che nel procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente si applica la sanzione in vigore al tempo in cui è stato intimato il licenziamento, anche se la condotta sanzionabile del lavoratore è stata posta in essere in epoca anteriore. La Suprema Corte ha sottolineato come, il licenziamento pur costituendo la massima sanzione disciplinare, non può essere equiparato ad una pena essendo pur sempre di natura civile, con la conseguenza che non opera in queste circostanze il principio di irretroattività disciplinato dall’art. 25 della Costituzione (secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).