Con la sentenza n. 26465 dell’8 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento comminato nei confronti del lavoratore che non comunichi tempestivamente al datore di lavoro il proprio stato di malattia, qualora la mancata comunicazione non consegua ad un giustificato o giustificabile impedimento.
La Suprema Corte ha sottolineato come, nella specie, per comminare la massima sanzione disciplinare del licenziamento, è necessario che l’assenza abbia superato il quarto giorno giacché il superamento di tale limite costituisce giusta causa di licenziamento.