La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19580 del 19 luglio 2019, ha statuito che il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario ex D.lgs. 151/2001, deve prestare un’assistenza permanente, continuativa e globale al disabile.
Nel caso di specie, un lavoratore, durante un periodo di congedo di due anni richiesto per l’assistenza al padre disabile, si era allontanato per una vacanza di due settimane a centinaia di chilometri dalla sua abitazione ed era stato pertanto licenziato per giusta causa dall’azienda datrice di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto che tale comportamento configuri un abuso del diritto, ribadendo come, a differenza dei permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, per l’istituto del congedo straordinario sia prevista, non solo la necessità della convivenza, ma anche la realizzazione di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.