Con sentenza n. 4004 del 29 ottobre 2018, la Corte di Appello di Roma ha confermato, in tema di licenziamento collettivo, il principio secondo il quale è del tutto legittima la scelta dell’imprenditore di limitare la platea di lavoratori licenziandi ad un’unica unità produttiva, nel caso in cui sussistano oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con quanto indicato nell’iniziale comunicazione ex art. 4, terzo comma, della Legge n. 223/1991, così da permettere un effettivo controllo all’interlocutore sindacale.
Nel caso di specie, i Giudici del Collegio hanno rigettato il reclamo proposto dai lavoratori, ritenendo legittimo l’operato dell’azienda che aveva circoscritto il progetto di ristrutturazione e di ridimensionamento aziendale alla specifica unità produttiva giustificando tale scelta analiticamente in quanto il trasferimento o un’assegnazione degli stessi ad altre unità produttive impegnate in altre commesse rappresentassero modifiche complesse ed operose che avrebbero aggravato la già instabile situazione economica dell’azienda.