Legittimità del licenziamento in caso di patteggiamento della pena

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15677 del 28 luglio 2016, ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato nei confronti di un dipendente di Poste Italiane che aveva patteggiato la pena per furto, in quanto tale atto è sufficiente a compromettere il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro.

In particolare, la Suprema Corte, confermando le pronunce dei Giudici di merito, interpretato il CCNL applicabile al caso di specie, che prevede il licenziamento senza preavviso solo nell’ipotesi di “condanna” del lavoratore, ritenendo sufficiente ad integrare tale ipotesi anche il patteggiamento per il furto in abitazione di terzi, in quanto il patteggiamento presuppone un’ammissione di colpevolezza; infatti, per la Cassazione, l’indagato non nega la propria responsabilità e in cambio di una riduzione di pena esonera l’accusa dall’onere della prova.

Tale aspetto, pertanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, giustifica il provvedimento espulsivo adottato dalla azienda, anche in considerazione del ruolo ricoperto dal lavoratore presso la datrice di lavoro, ossia quello di addetto allo smistamento e alla movimentazione di beni di terzi, affidati al servizio postale.