Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 668 del 30 settembre 2005, ha precisato che le informazioni ricavate attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici e software in grado di monitorare l’utilizzo, soprattutto se promiscuo, della posta elettronica e di internet da parte dei dipendenti durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, non hanno valore probatorio e non possono essere utilizzate dal datore di lavoro per elevare alcuna contestazione a carico del lavoratore.
Tali dispositivi, infatti, finiscono comunque per integrare dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori che, ex art. 4, co. 2, L. n. 300/1970, devono necessariamente essere legittimati da un preciso accordo sindacale o da un’autorizzazione della DPL, così da garantire le prescrizioni idonee a limitare lo strumento di controllo rispetto al fine perseguito.