La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18192 del 5 luglio 2019, ha statuito la legittimità del contratto di lavoro a tempo determinato con il lavoratore disabile, ferma restando l’indicazione nel contratto delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine.
Nel caso di specie, una lavoratrice disabile aveva chiesto l’accertamento della illegittima apposizione del termine al proprio contratto di lavoro, adducendo in primis l’incompatibilità di tale tipologia contrattuale con l’istituto dell’avviamento obbligatorio delle persone disabili e lamentando, inoltre, di non essere stata adibita allo svolgimento delle mansioni indicate nel contratto, nonché di essere stata discriminata in ragione della sua appartenenza alla categoria protetta.
I giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso affermando il principio secondo cui la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima allorché rientrante nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall’art. 11 della l. n. 68 del 1999, volte a favorire l’inserimento normativo dei disabili e a disciplinare le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.