La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 maggio 2016 n. 9749, ha ribadito il principio che legittima le indagini investigative demandate dal datore di lavoro per verificare il corretto utilizzo dei permessi ex art. 33 della Legge 104/1992 concessi al lavoratore, sempre nel rispetto della privacy di quest’ultimo.
I giudici di legittimità hanno, infatti, precisato, che durante la fruizione del permesso per l’assistenza dei famigliari con handicap grave, il rapporto di lavoro è sospeso, non rendendo il lavoratore la propria prestazione lavorativa. L’indagine investigativa, pertanto, non viola il divieto di controllo a distanza dei lavoratori, perché è volta all’accertamento della commissione di un illecito che esula dal mero inadempimento della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, il lavoratore utilizzava i premessi, richiesti per assistere la suocera in gravi condizioni di handicap, per effettuare dei lavori in terreni di sua proprietà. La Corte ha, pertanto, ribadito che l’utilizzo dei permessi in questione per esigenze personali non attinenti all’assistenza del familiare incide in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario del rapporto di lavoro e legittima il licenziamento per giusta causa.