La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 27295 del 31 maggio 2017, ha confermato il principio secondo cui è ammissibile, indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per i reati di omicidio o di lesioni colpose, commessi in violazione della normativa antinfortunistica.
Ciò in ragione del fatto che il sindacato annovera, tra le proprie finalità, la tutela delle condizioni di lavoro intese, non soltanto in relazione agli aspetti economici dello stesso, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore, tra cui il diritto alla salute. Ne consegue che il sindacato è pienamente legittimato ad agire per ottenere il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza e a richiedere la tutela risarcitoria ove esse siano disattese.