La Cassazione ha affermato che i COBAS, pur quando integrino associazioni sindacali che non abbiano limitato ad una sola, predeterminata categoria professionale, il fine della propria attività, possono agire, sempre che abbiano una dimensione nazionale, per la repressione dell’attività sindacale. I COBAS, inoltre, proprio per questa loro natura intercategoriale, potranno, secondo quanto affermato in sentenza, agire liberamente, senza essere chiamati a rispettare, come invece avviene per i sindacati confederali, le linee organizzative fissate dalla diverse categorie, uniche legittimate ex art. 28, L. n. 300/1970.
Sempre nella medesima sentenza, infine, il Giudice di Legittimità ha statuito che la trattenuta in busta paga da destinare all’organizzazione sindacale cui eventualmente aderisca il lavoratore deve essere corrisposta dal datore di lavoro sulla base dell’istituto della cessione del credito.