Con sentenza n. 8910 del 29 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, tuttavia il dipendente può essere adibito anche a mansioni inferiori se marginali rispetto a quelle del suo livello purchè sussistano motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti, non diversamente risolvibili.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che l’utilizzo costante di un lavoratore (addetto alle vendite) in mansioni inferiori, finalizzato alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell’organico aziendale (quali l’addetto alle pulizie), non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all’art. 2103 c.c., mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, connotate da temporaneità o da obiettive ragioni contingenti, che legittimerebbero l’utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita.