Con sentenza n. 16147 del 19 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che la lavoratrice in maternità ha il diritto, al ritorno dal periodo di astensione obbligatoria, di rientrare nella stessa unità produttiva ove era occupata all’inizio del periodo di gravidanza od alternativamente in un’altra ubicata nel medesimo Comune, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile, per ragioni effettive e non pretestuose.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, riformando la sentenza della Corte d’Appello, ha ritenuto legittima la sanzione della sospensione comminata alla lavoratrice che, al rientro dalla maternità, aveva rifiutato il trasferimento nella località in cui era stato spostato l’ufficio cui era addetta, non potendosi imporre all’imprenditore di mantenere in servizio un dipendente presso una sede non più esistente.