Con ordinanza n. 18441 del 28 luglio 2021, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la temporanea sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta ai sensi dell’art. 2087 c.c. nei confronti di una dipendente dichiarata parzialmente inidonea alle mansioni per aver rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione contro il COVID-19.
Il Tribunale, infatti, ha precisato che l’ingiustificata astensione dal predetto trattamento sanitario rende la prestazione – ove non sia possibile ricollocare la risorsa altrove – inutile ed irricevibile da parte del datore di lavoro, il quale, pertanto, può legittimamente rifiutare la prestazione lavorativa vietata dalle prescrizioni del medico competente e non corrispondere la retribuzione al dipendente.
L’ordinanza in oggetto assume particolare rilievo poiché rappresenta il primo precedente che riconosce la legittimità di una misura cautelare disposta dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore non operante in ambito sanitario a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.