Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Interpello n. 1/2024 ha fornito parere in ordine alla obbligatorietà di effettuare la visita medica di idoneità alla mansione per i lavoratori non esposti ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di videoterminali) a seguito di assenza di durata superiore a sessanta giorni continuativi per motivi di salute così come previsto dall’art. 41, comma 2, lettera e-ter del D.Lgs. n. 81/2008.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito, alla stregua anche dei precedenti giurisprudenziali, che unicamente i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lettera e-ter, al fine di verificare l’idoneità alla mansione in quanto la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore (quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni) alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità”, ossia accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.