L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 2016 del 10 ottobre 2022, è intervenuto in ordine alla individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi proposti ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 124/2004 avverso gli atti di accertamento adottati nei confronti di datori di lavoro che occupano personale impegnato in ambiti provinciali anche diversi rispetto a quello di competenza dell’organo ispettivo.
L’Ispettorato ha chiarito che per l’individuazione del soggetto cui presentare ricorso, deve farsi riferimento alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.
L’Ispettorato, ha inoltre precisato che, qualora il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.