L’A.B.I. ha avanzato interpello al Ministero del Lavoro, per ricevere un parere in merito alla necessità di attivare la procedura prevista dall’art. 4, comma 2, St. Lav., con riferimento alla installazione di apparecchiature volte ad effettuare un controllo dei costi del servizio telefonico, e una corretta e puntuale imputazione di tali costi alle singole unità organizzative della Banca. Il Ministero nel parere del 6 giugno 2006, prot. n. 218, ha affermato che il semplice controllo e la relativa imputazione dei costi al centro nel suo complesso non sembra comportare controllo dell’attività dei lavoratori, esulando pertanto dalla fattispecie di legge per la quale è previsto l’obbligo della procedura. Al contrario, nel caso in cui l’indagine e l’imputazione di costo sia rivolta alla singola unità o utenza, occorre valutare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sull’attività lavorativa dei dipendenti, come nel caso di attività lavorativa dallo svolgimento prettamente telefonico (es. telemarketing).
Rammentiamo che la giurisprudenza ha tuttavia escluso l’applicabilità della procedura, nel caso in cui sia utilizzato un sistema che consenta di controllare una postazione singola sulla quale venga effettuata una rotazione del personale, tale che non sia consentita una diretta ed inequivocabile correlazione tra l’apparecchio e il singolo lavoratore.