In ordine alle previsioni introdotte dal Governo con il D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 (cd. Decreto Lavoro), l’INPS ha fornito, per quanto di propria competenza, i primi chiarimenti con il messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014.
Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, è stato così evidenziato che, a dispetto dell’eliminazione del riferimento alle causali giustificative dell’apposizione del termine, laddove le aziende intendano fruire della deroga al prelievo del contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini del finanziamento dell’ASpI previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti per ragioni sostitutive, dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens specificando la sussistenza di tali ragioni, laddove presenti.
E’ stato, inoltre, evidenziato che la restituzione del contributo addizionale ASpI, prevista a fronte della trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché della stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine, possa essere applicabile anche nelle ipotesi in cui “l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato”, ovviamente nel rispetto dei chiarimenti già forniti dal Ministero del Lavoro (con l’interpello n. 8/2007 e la circolare n. 5/2013) in ordine alla possibilità di utilizzare quest’ultimo contratto con soggetti che abbiano “precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro”.