Il Ministero del Lavoro, con nota di risposta ad interpello n. 14 del 26 giugno 2014, ha precisato che, in ordine al trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia applicabile ex art. 11 della L. n. 223/1991 in favore dei lavoratori occupati in lavori edili nelle aree in cui il CIPI abbia accertato la sussistenza di uno stato di grave crisi dell’occupazione e licenziati a causa di tale stato di crisi, trovano ancora applicazione la Delibera CIPI del 19 ottobre 1993 ed il Decreto ministeriale del 14 gennaio 2003.
Tale delibera, in particolare, ha fissato in misura non inferiore a 40 unità il numero dei lavoratori licenziati cui poter applicare il trattamento di disoccupazione sopra richiamato nelle circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alle prime classe di collocamento e la popolazione residente in età da lavoro; con il succitato decreto del 2003 è stata, invece, individuata in misura pari al 18,4% la soglia della suddetta media nazionale dal cui superamento consegue il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 11, L. n. 223/1991. Tale soglia, in assenza di decreti ministeriali successivi a quello sopra richiamato, è stata giudicata dal Ministero del Lavoro tuttora efficace.
Conseguentemente, sino al 30 dicembre 2016, l’indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia trova applicazione anche in favore di coloro che “rientrano nell’area in cui sono ricompresi i cantieri sorti per lo svolgimento di opere con finalità pubbliche e licenziati, in numero superiore a 40 unità, a causa di gravi crisi dell’occupazione”.